Questa categoria di sinistri comprende una grande varietà di forme e tipologie ed è per questo che dedichiamo un maggior approfondimento con una ampia panoramica delle specifiche casistiche e delle loro variabili
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potrete contare su una perizia di parte che valuterà e quantificherà al meglio ed in modo più preciso il danno riportato.
Tutti i veicoli devono essere assicurati per i danni causati, è un obbligo previsto dalla legge che regola nel dettaglio come devono essere risarciti i danni alle persone a alle cose, anche in caso di sinistro con veicolo straniero o con veicolo non assicurato o non identificato. Sono risarcibili anche i danni causati da cattiva manutenzione delle strade.
Nel caso in cui un sinistro coinvolga mezzi non immatricolati in Italia e assicurati presso Compagnie straniere la richiesta di risarcimento del danno diventa molto complessa e spesso fuori dalla portata del comune utente che deve accollarsi spese ingenti in consulenze e assistenza legale.
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si occupa della gestione del sinistro interagendo con un apposito ente, l’Ufficio Centrale Italiano (più conosciuto come U.C.I.), che gestisce le procedure risarcitorie in queste situazioni. Il buon esito della richiesta, ovviamente, è subordinato alla circostanza per la quale il richiedente non abbia causato l’incidente con torto.
Sempre in tema di sinistri stradali una frequente casistica è quella relativa ad incidenti che coinvolgono più veicoli (tamponamenti a catena). Per questa tipologia non è applicabile la procedura di risarcimento diretto. Il danneggiato è tenuto a richiedere il risarcimento al conducente del mezzo responsabile del sinistro (nell'esempio richiamato si tratterà del conducente dell'ultimo mezzo della colonna) e alla Compagnia assicuratrice del mezzo in questione. Questa procedura di risarcimento è disciplinata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
Il trasportato è il soggetto a bordo di uno dei mezzi coinvolti in un incidente e che non è alla guida. Se riporta delle lesioni o comunque dei danni a cose di sua proprietà la legge (in particolare l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. n. 209/2005) prevede una disciplina di favore per consentirgli di ottenere nel modo più veloce possibile il risarcimento del danno. Il trasportato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Compagnia Assicuratrice che assicura il mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
Questo potere è stabilito a prescindere dall’accertamento delle cause dell’incidente.
In sintesi il trasportato ha diritto di chiedere il risarcimento alla Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava anche nel caso in cui l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva del conducente di quel mezzo.
La legge impone al danneggiato una procedura di risarcimento identica a quella prevista in caso di indennizzo diretto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private.
Il sinistro che coinvolge un pedone è un caso molto frequente di incidente stradale che – per espressa disposizione di legge – sfugge all’applicazione del sistema del risarcimento diretto. In questa situazione è molto difficile dimostrare per il conducente dell'automezzo di essere esente da colpe e per questo motivo la responsabilità dei sinistri viene normalmente addossata al conducente. Il conducente del mezzo deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’investimento secondo la regola stabilita dall’art. 2054 del codice civile per il quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento del danno al conducente e alla Compagnia assicuratrice del mezzo.
Vi sono alcune situazioni in cui il risarcimento al pedone può essere diminuito perché si ritiene che il suo comportamento imprudente abbia contribuito al verificarsi dell’incidente. In questi casi si parla di concorso di colpa del pedone: se il conducente riesce a dimostrare che il pedone non si è attenuto alle regole stabilite dal Codice della Strada può ottenere una riduzione del risarcimento del danno in proporzione all’incidenza che il comportamento del danneggiato ha avuto nel verificarsi dell’impatto.
Va detto che la condotta del pedone non sempre ha una incidenza reale nella dinamica del fatto anche quando viene dimostrata una sua teorica colpa.
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segue tutte le fasi della richiesta di risarcimento fino alla procedura di liquidazione. La richiesta sarà molto articolata e verrà trasmessa a mezzo raccomandata al conducente, al proprietario del mezzo (se è diverso dal conducente) ed alla Compagnia che assicura il veicolo.
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si occuperà di redigere la denuncia indicando il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento, le circostanze di tempo e di luogo nelle quali è avvenuto il sinistro, la dinamica dell’incidente; i dati fiscali e l’età, l’attività e il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione, una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL) oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare e lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale. Verrà verbalizzato l’eventuale intervento delle autorità di pubblica sicurezza o di personale medico sanitario.
Un fenomeno diffuso è quello dei sinistri causati dalla cattiva manutenzione delle strade e dei marciapiedi. In questi casi è possibile richiedere il risarcimento del danno all'Ente proprietario del tratto di strada in questione. La richiesta presuppone la prova della dinamica del fatto e dell'esistenza di un rapporto di custodia tra l'Ente e la strada. La richiesta va effettuata a mezzo lettera raccomandata entro cinque anni dal fatto.
Facendo riferimento all’obbligo dell’Ente proprietario della strada di curare la manutenzione così come dispone l’art. 14 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 1992) si attiva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno all’Ente proprietario (Comune, Provincia, …).
La possibilità di ottenere un risarcimento del danno dipende dalla dimostrazione delle circostanze concrete nelle quali il sinistro è avvenuto
Affinché l’Ente sia tenuto al risarcimento devono sussistere alcuni requisiti che PerizieLegali.it
potrà verificare per voi.
Tra i principali citiamo:
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