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vi assiste in caso di danni derivanti dalla Responsabilità Civile extracontrattuale di un soggetto terzo, ai sensi dell’art. 2043 c.c. supportandovi nelle seguenti fasi fondamentali:
Il nostro team di esperti e motivati periti sarà a disposizione per occuparsi della valutazione e stima di tutti i danni occorsi e per redigere la perizia necessaria al corretto reclamo di risarcimento nei confronti del responsabile. Se necessario PerizieLegali.it
vi potrà assistere anche in sede legale grazie ad un pool di avvocati altamente specializzati in materia civilistico-assicurativa.
Sotto questa voce rientrano una serie di tipologie danni che si possono piu’ frequentemente verificare nella vita quotidiana.
Spesso si tratta di piccoli o grandi incidenti tutelati dalle polizze assicurative rc capofamiglia ed è importante sapere che non è il luogo a determinare la copertura bensì la persona o l’animale che ha provocato il sinistro.
Ci riferiamo a danni subiti causati da tutti i familiari conviventi e figli , dagli animali domestici e dai collaboratori domestici (colf, badanti..) che rientrano nella polizza di riferimento.
Esempi tipici sono incendi, scoppi, allagamenti, fughe di gas, inicidenti provocati dai figli (pensate alle tantissime casistiche nel tempo libero o durante attività sportive) , danni provocati dagli animali da affezione (domestici) o da reddito (allevamenti).
Per i danni causati da animali selvatici risponde l’Ente pubblico al quale viene affidato il controllo del territorio sul quale l’animale si muove, ente che normalmente è la Provincia). E’ importante sottolineare che ci riferiamo ad eventi esclusivamente accidentali e non volontari o dolosi.
La legge, ed in particolare l’art. 2051 del codice civile, stabilisce che il danno causato da una cosa deve essere risarcito dal soggetto che la ha in custodia.
Si pensi all’ipotesi di rottura di un tubo che porta acqua condotta e che causa l’allagamento di un alloggio, oppure al caso di caduta di neve da un cornicione oppure, ancora, alla caduta di una tegola da un tetto di cui non è stata curata adeguatamente la manutenzione.
In tutti questi casi il soggetto che ha in custodia la cosa dalla quale è derivato il danno dovrà risarcire il danno causato a terzi.
Questa responsabilità viene però meno se il fatto si è verificato per una situazione imprevedibile tanto da poter essere considerata quello che tecnicamente si definisce un caso fortuito.
Vista la complessità dei singoli concetti occorre affrontare separatamente le questioni che pone l’art. 2051 del codice civile.
Quando un danno deriva da una cosa occorre prima di tutto stabilire qual è il soggetto custode del bene e quindi capire cosa si intende quando si parla di “custodia”. In generale si definisce “custode” il soggetto che ha la disponibilità effettiva di una cosa e i relativi poteri di controllo sulla medesima.
Il soggetto custode, quindi, deve avere la cosa nella propria disponibilità di fatto (quindi deve trovarsi in un rapporto materiale con essa) e giuridica (deve avere sulla cosa dei poteri che gli derivano dalla legge o da un contratto o comunque da un rapporto riconosciuto dall’ordinamento giuridico).
Normalmente questo soggetto è il proprietario pertanto quando si subisce un danno dalla cosa occorre sempre in prima battuta richiedere il risarcimento al proprietario della medesima.
Chi svolge una attività pericolosa che causa danni a terzi è obbligato a risarcirli se non prova di avere adottato tutte le misure possibili secondo la migliore tecnica per evitare pregiudizi.
In base alle vigenti normative per la vendita di un immobile nuovo, in costruzione o da costruirsi, il costruttore è tenuto a stipulare una polizza, denominata “decennale postuma”, che tuteli il futuro acquirente contro i danni materiali e diretti, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale dell’immobile oppure da gravi difetti costruttivi delle relative opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione. La responsabilità del costruttore per danni derivanti da rovina dell’immobile, o per gravi difetti costruttivi, è regolamentata dal decreto legislativo n. 122/2005 e dall’articolo 1669 del codice civile, e grava su quest’ultimo per i danni manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione del fabbricato.
La garanzia di risarcimento per danni da responsabilità del costruttore, valevole per dieci anni, è prevista dalla legge nei casi in cui:
La polizza decennale postuma ha validità per tutti gli immobili (indipendentemente dalla loro destinazione d’uso) per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire successivamente alla data del 21 luglio 2005 e solo se tali immobili sono, al momento della contrattazione, ancora da edificare o non sono ancora ultimati essendo in stato tale da non consentire il rilascio del relativo certificato di agibilità.
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analizza la copertura assicurativa verificando che la stessa non riguardi solo le parti strutturali dell’immobile ma anche gli elementi secondari ed accessori
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si accerta che gli eventuali massimali di risarcimento previsti nella polizza siano congrui a coprire l’intero costo di ricostruzione a nuovo dell’immobile.
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vi assiste anche per sinistri che si verificano successivamente alla stipula della polizza.
Questi danni riguardano gli impianti o i macchinari all’interno di un’azienda. Esistono macchinari e strumenti di diversa complessità, oggi sempre più sofisticati e delicati. Normalmente si tratta di elementi fondamentali e trainanti di un’azienda, attorno ai quali la stessa sviluppa la propria attività produttiva.
I danni possono verificarsi in occasione di un guasto accidentale (cedimento meccanico, agenti esterni, ...) :
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interviene con il supporto di tecnici specialisti e gestisce la pratica del sinistro in modo da garantire il miglior indennizzo possibile in tempi rapidi.
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agisce sempre nel rispetto del contratto e verifica se la polizza prevede le opportune azioni di bonifica attraverso società specializzate per consentire il rapido ripristino ed il corretto funzionamento dell'impianto.
Qualunque prodotto industriale deve esser privo di difetti e poter essere utilizzato in sicurezza e il consumatore o l’azienda che acquista un bene deve essere tutelato.
La responsabilità civile di un’azienda produttiva è la responsabilità per danni a cose o persone, causati da un prodotto difettoso presente sul mercato.
La disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi è regolata dalla Direttiva Comunitaria 374 del 1985, il cui art.1 dice: “Il produttore è responsabile del danno causato da difetti del prodotto”.
Per produttore si intende il fabbricante del prodotto finito o qualunque altro soggetto che apponga il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione, mentre per prodotto s’intende ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. La responsabilità del produttore per il danno causato da un proprio prodotto difettoso è giuridicamente diversa a seconda che si tratti di danno alle cose o di danno alle persone.
Vanno considerati alcune importanti distinzioni nelle casistiche:
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vi fornisce l’assistenza peritale di parte per danni da RC prodotti dalla formulazione del reclamo alla dimostrazione finale dei danni subiti.
L’assistenza si svolge attraverso specifiche procedure volte al reperimento di tutte le prove utili, sia dal punto di vista tecnico sia in termini giuridici, con l’obiettivo del conseguimento del miglior e giusto risarcimento.
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In caso di sinistro è sempre importante agire con tempestività.
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