Questa categoria di danni richiede piu’ che mai una perizia di parte per ottenere il giusto indennizzo. Il termine infortunio è usato per descrivere un evento che colpisce il corpo di una persona.
Dal punto di vista medico, l'infortunio è causa di danni fisici (come fratture, contusioni, abrasioni, crampi, lussazioni eccetera) che sono temporanei o permanenti.
Nelle assicurazioni è definito un evento fortuito, esterno e violento che provoca lesioni constatabili aventi come conseguenza la morte, l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente del soggetto che ne è vittima. Per maggior chiarezza si intende:
Esistono numerosi casi di infortunio che avvengono nell'ambito domestico che coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).
Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.
La legge 493/1999 stabilisce che è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo:
E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:
Si tratta di danni subiti dalla persona per una causa violenta sul luogo di lavoro. Quando si verifica un infortunio sul lavoro, ne va immediatamente fornita comunicazione al datore il quale ha l'obbligo di denunciare entro due giorni (dal momento in cui riceve la documentazione del dipendente) l'accaduto all'INAIL.
’Inail tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e malattie professionali.
Con l’assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o - se occorre - in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche sè stessi.
Vi è obbligo assicurativo se sono compresenti due requisiti:
Sono tutelati dall’Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.
Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto.
L’evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l’estensione dell’obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi.
Le tipologie di attività rischiose sono suddivise in due grandi gruppi:
Le polizze assicurative proteggono dalle conseguenze economiche che può avere un infortunio sulla vita dell'assicurato. Generalmente, sotto la definizione di infortunio ricadono: annegamento, assideramento, lesioni muscolari, asfissia causata da gas o vapori, colpi di sole o di calore, infezioni non legate a malattie, avvelenamenti per morsi o punture di animali, ernie addominali. Con apposite clausole inserite nella polizza, possono essere compresi anche gli incidenti di mezzi pubblici, i tumulti e rivolte popolari, la pratica sportiva e le calamità naturali come cause di infortuni risarcibili dalle assicurazioni. Un altro tipo di clausola che può essere inserito nella polizza assicurativa contro gli infortuni è quella che impedisce alla compagnia di assicurazione la rivalsa in caso di colpa da parte dell'assicurato o di sua negligenza grave che concorra a determinare l'infortunio. Generalmente infatti le polizze infortuni non risarciscono i danni causati da una colpa dell'assicurato. Con questa clausola anche i danni in cui si può riconoscere la colpa dell'assicurato vengono rimborsati dalla polizza.
Per quanto riguarda le possibili conseguenze di un infortunio, queste possono appartenere, secondo le polizze assicurative, a tre grandi categorie: quella di inabilità temporanea, quella di invalidità permanente e il caso morte. L'invalidità permanente si verifica quando i danni subiti a causa dell'infortunio non sono reversibili e anzi condizioneranno tutta la vita futura dell'assicurato, in particolare impedendone qualunque attività lavorativa. L'inabilità temporanea è la perdita della capacità lavorativa per un lasso limitato di tempo. L'indennizzo generalmente previsto per l'inabilità temporanea è una diaria che copre i giorni di lavoro persi dall'assicurato. È quindi un risarcimento particolarmente consigliabile per chi svolge attività lavorative autonome, che non prevedono indennizzi malattia. L'invalidità permanente viene calcolata con un valore percentuale che corrisponde al tipo di menomazione fisica o sensoriale a cui corrisponde il danno. Per assegnare un valore all'invalidità ci si rifà ad apposite tabelle, preparate e costantemente aggiornate dall'Ania e dall'Inail. Per quanto riguarda le invalidità non previste dalle tabelle, per valutarle la compagnia di assicurazione può predisporre un'apposita perizia medica. Il caso del decesso per infortunio invece prevede un risarcimento o una rendita per il beneficiario indicato nella polizza infortuni dall'assicurato. È possibile anche non specificare il beneficiario della polizza. In questo caso, il risarcimento verrà suddiviso in parti uguali fra gli eredi dell'assicurato.
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