La richiesta di risarcimento dei danni deve contenere una serie di informazioni necessarie per definire la pratica rapidamente.
Si deve specificare:
In ogni caso è sempre opportuno specificare:
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia apre il sinistro e ne da comunicazione al danneggiato esplicitando i riferimenti della pratica (numero di sinistro, ufficio che provvede alla trattazione, recapiti telefonici e orari nei quali è possibile contattare il liquidatore).
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a:
Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose. L’offerta viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per la valutazione dei danni fisici piuttosto che da una richiesta di perizia. In questo caso il danneggiato non può rifiutarsi di acconsentire agli accertamenti. Se si rifiuta il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resta sospeso.
Ciò significa che finché il richiedente non si mette a disposizione per la visita non potrà pretendere di essere tutelato davanti al giudice.
Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.
Questa situazione è piuttosto comune dal momento che non sempre il danneggiato è in possesso immediato della documentazione utile a dimostrare l’entità dei danni subiti. Il danno alla persona, infatti, può essere correttamente valutato solo dopo che la vittima ha terminato le cure e la riabilitazione. In questo modo può essere correttamente quantificata la percentuale di invalidità (c.d. invalidità permanente) che l’incidente lascia al danneggiato.
Quando viene formulata la stima, se il danneggiato accetta l’offerta, la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione dell’accettazione. Se il danneggiato non accetta l’offerta, la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.
Se il danneggiato non si pronuncia entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta, la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.
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